Stralcio dello Statuto Sociale
Anno 2005

Atto Notaio Mistretta 83489/27346 del 17/11/2005
Reg. a Brescia il 29/11/2005 N.5653 sede1

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione
È costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata ” Associazione FAEL – Familiari ed Amici Emopatici contro la Leucemia” in forma d’associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione avrà durata illimitata.

Articolo 2 – Statuto
L’Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3 – Oggetto e scopo
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti in condizione di svantaggio ed, in particolare, si prefigge di:

  • promuovere e coadiuvare gli studi sulle malattie del sangue, la migliore assistenza agli emopatici, nonché favorire i rapporti fra i pazienti, le famiglie e gli operatori delle strutture socio-sanitarie, promuovendo quelle iniziative volte al conseguimento di una migliore qualità di vita dell’ammalato emopatico;
  • favorire l’opera di informazione sanitaria, diretta particolarmente ai parenti dei pazienti emopatici;
  • promuovere la raccolta di fondi necessari al conseguimento degli scopi e dei fini dell’Associazione;
  • favorire la collaborazione con altre associazioni affini;
  • compiere, per il raggiungimento dei suoi scopi, tutte le operazioni finanziarie utili al suo buon funzionamento;
  • erogazioni di contributo a scopo benefico ai pazienti in stato di necessità a giudizio del Consiglio Direttivo

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse.

TITOLO II – ADERENTI

Articolo 4 – Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

Articolo 5 – Adesione
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci.

Articolo 6 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli aderenti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei conti;
  • Comitati esterni.

Articolo 8 – Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno tre volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età e dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente; il Presidente può essere altresì revocato quando ne viene votata la sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri salvo che tale sfiducia venga ratificata dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.
Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Articolo 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge. In caso di assenza ne assume le funzioni un Consigliere scelto dal Presidente.

Articolo 17 – Il Tesoriere del Consiglio Direttivo
Il Tesoriere provvede all’impiego del denaro sociale e dei titoli di credito dell’Associazione; vigila sul patrimonio. Deposita il denaro presso un Istituto di Credito prescelto dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza ne assume le funzioni un Consigliere scelto dal Presidente.

Articolo 18 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Nei casi previsti per legge l’Assemblea provvede all’elezione di tre Revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l’anno. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo.
Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 19 – Comitati esterni
Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l’approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo medesimo.